Con l’impianto fotovoltaico produci l’energia che il sole ti regala ogni giorno e ricevi un incentivo pubblico
In Italia è stato introdotto un meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica con pannelli solari fotovoltaici coi decreti del 28/07/2005 e 06/02/2006 (conosciuto come Vecchio Conto Energia). Il 19 febbraio 2007 è stato emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto delle modifiche allo schema originario (conosciuto come Nuovo conto Energia), vediamo le opportunità di risparmio e guadagno con la semplice installazione di pannelli fotovoltaici.
La produzione di energia elettrica generata da un impianto fotovoltaico verrà remunerata con un INCENTIVO e in più con la possibilità di CEDERLA (vendita) alla rete o AUTOCONSUMARLA PARZIALMENTE O TOTALMENTE, o SCAMBIARLA SUL POSTO (impianti fino a 20 kW)
A partire dal 13/04/2007 fino al 31 dicembre 2008 (per il 2009 e 2010 saranno decurtate del 2%, dal 2011 in poi ci sarà un nuovo intervento del Ministero) le tariffe di INCENTIVO (su tutta l’energia prodotta non solo su quella consumata) sono:
| Potenza nominale espressa in kW | Non Integrato | Parzialmente Integrato | Integrato | |
| fascia A) | da min 1 kW a max 3 kW | 0,40 | 0,44 | 0,49 |
| fascia B) | da min 3 kW a max 20 kW | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
| fascia C) | oltre i 20 kW | 0,36 | 0,40 | 0,44 |
Gli incentivi durano per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in vigore dell’impianto (es. faccio l’impianto nel 2010 gli incentivi durano fino al 2030).
Le tariffe variano in base alla tipologia di intervento, se integrato, parzialmente integrato o non integrato.Per un elenco dettagliato di tipologie di integrazione collegarsi al sito del GSE (Gestore Servizi Elettrici SPA) www.gsel.it che assieme alla AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica) é preposta alla gestione del Conto Energia.
Le tariffe inoltre possono essere aumentate di un ulteriore 5% qualora a) per impianti superiori ai 3 Kw di tipo parzialmente integrato o integrato il cui soggetto responsabile autoconsumi almeno il 70% dell’energia prodotta (con verifica del GSE del rapporto tra energia autoconsumata e prodotta) b) per impianti il cui soggetto responsabile sia una scuola pubblica paritaria o una struttira sanitaria pubblica c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di eternit o contenneti amianto d) per impianti i cui soggetti responsabili siano eneti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come da ultimo censimento ISTAT.
Il soggetto che ha diritto alla tariffa viene chiamato SOGGETTO RESPONSABILE dell’impianto e può essere: a) persone fisiche b) persone giuriche c) s oggetti pubblici d) i condomini di una unità abitativa e/o di edifici.
LE TARIFFE INCENTIVANTI NON SONO CUMULABILI COI CERTIFICATI VERDI E CON I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, NON SONO APPLICABILI PER GLI IMPIANTI CHE ABBIANO USUFRUITO DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E CONTO INTERESSI SUPERIORI AL 20% DEL COSTO DELL’INVESTIMENTO DI NATURA NAZIONALE, REGIONALE, LOCALE O COMUNITARIA (con l’esclusione delle scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o suna struttura sanitaria pubblica) E SECONDO LA RISOLUZIONE MINISTERIALE 207/E DT 20/05/2008 NON SONO CUMULABILI CON LA DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
Con l’impianto quindi si sostiene un costo di investimento che viane ripagato con:
- l’incentivo su tutta l’energia nel momento in cui viene prodotta e rappresenta la fonte primaria
-
la valorizzazione dell’energia prodotta nel momento in cui viene venduta o autoconsumata (anche col meccanismo dello scambio sul posto)
VALORIZZAZIONE CON LA VENDITA
Se viene venduta l’energia questi sono i costi e ricavi che genera l’operazione di valorizzazione (ricordiamo che l’incentivo si prende in qualsiasi caso sull’energia prodotta e viene pagato dal GSE ogni volta che si superano i 250 euro di energia prodotta, la valorizzazione riguarda l’energia venduta in quanto non autoconsumata o scambiata):
| Vendita indiretta ai sensi della delibera AEEG n. 280/07 | Vendita al GSE indipendentemente dalla rete di connessione dell’impianto | Spese da sostenereImpianti fino a 50kW: costi amministrativi per il GSE pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell’energia ritirata fino ad un massimo di 3.500 EuroImpianti oltre 50 kW: ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure (art 4 comma 2 lettera c delibera 280/07) | Ricavi di venditaImpianti fino a 1 MW prezzi minimi garantiti (art 7 comma 1 delibera 280/07) aggiornati periodicamente dll’AEGGIn vigore per il 2008fino a 500.000 kWh annui, 98,0 Euro/MWh; da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 82,6 euro/MWh; da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 72,2 euro/MWh. | Procedura consigliata:vantaggio della semplicità gestionalevantaggio dei prezzi minimi di norma maggiori rispetto ai prezzi di mercato |
| Vendita diretta in borsa | Previa domanda di ammissione e sottoscrizione contratto e pagamento di un corrispettivo d’accesso, un corrispettivo fisso annuo ed un corrispettivo per ogni MWh scambiato | Costi anno 2008Corrispettivo una tantum d’accesso pari a 7.500 EuroCorrispettivo fisso annuo 10.000 EuroCorrispettivi per transazione, (vedi tabella GME Gestore Mercato Elettrico) | Ricavi di venditain relazione al valore quotato nel momento di vendita | Procedura sconsigliata per piccoli impianti |
| Vendita con contratto bilaterale trader/grossista | CostiRappresentati dai costi amministrativi e di dispacciamento di norma a carico del trader/grossista con incidenza negativa sul valore del prezzo di vendita | Ricavi di venditaprezzo contrattato bilateralmente di norma ridotto dagli oneri di dispacciamento di Terna regolati dal trader/grossista |
VALORIZZAZIONE CON LO SCAMBIO SUL POSTO (detto anche NET METERING)
Lo scambio sul posto fa funzionare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immetto quando riesco a produrre e prelevo quando ho necessità di consumare. Lo scambio sul posto é regolato dalla delibera AEEG n. 28/06 ed é alternativo alla vendita. Il servizio viene erogato dai gestori di rete locale (ad esempio ENEL, HERA, A2A etc) e riguarda gli impianti fino a 20 kW (con la Finanziaria 2008 fino a 200 kW ma in attesa di una nuova delibera AEEG). Lo scambio sul posto funziona laddove il punto di immissione di energia elettrica prodotta dal proprio impianto coincide col punto di prelievo di energia da destinarsi ai cosnumi, si procede quindi con un conteggio annuale e si compensano i prelievi con i consumi di energia, ad esempio posso “scambiare” 1000 kWh prodotti dal mio impianto con 900 kWh che consumo (si può scegliere la fascia oraria di scambio oppure questa può essere indipendente dai momenti di produzione e consumo). I 100 kWh che ho immesso in rete in più rispetto al prelevato ho la possibilità di “scambiarli” per il consumo entro i 3 anni successivi all’anno di produzione. Se vado sempre a “credito” di 100 kWh perdo il diritto di “scambio al 4° anno ed in pratica “regalo” questa energia al gestore di rete locale (solo la valorizzazione ma non l’incentivo). Se a fine anno sono a “debito” ovvero prelevo di più di quello che ho immesso il gestore locale applica i corrispettivi previsti dal contratto per la trasmissione distribuzione e misura della fornitura stessa.
La valorizzazione dello SCAMBIO SUL POSTO è preferibile rispetto alla valorizzazione della VENDITA qualora i consumi siano pari o superiori alla produzione altrimenti se sono inferiori si rischia di “regalare” l’energia prodotta in più che invece con la vendita viene valorizzata. Il conteggio comunque deve tener conto del prezzo di acquisto del kWh (esempio 0,15 – e quindi lo scambio lo valorizzo a 0,15) con il valore di vendita fissato dall’AEEG (per il 2008 fino a 500.000 kWh a 0,098 il kWh).
Se l’inserimento dell’impianto con contestuale richiesta di scambio sul posto avviene in edifici esistenti nei quali si riesce a migliorare l’efficienza energetica di almeno il 10% (certificando il miglioramento con certificazione tecnica asseverata) si può ottenere una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta (premio con decorrenza dall’anno successivo) pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata fino ad un limite non eccedente il 30% della tariffa incentivante stessa (fino alla fine degli anni di diritto della tariffa stessa). Per gli edifici in costruzione completati dopo l’entrata in vigore del DM del 19/02/2007 il premio é riconosciuto se l’indice di prestazione energetica è inferiore di almeno il 50% dei valori dell’allegato C, comma 1, tabella 1 del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06). Il premio è pari alla maggiorazione del 30% della tariffa.
LE NORMATIVE DEI PANNELLI/MODULI
L’impianto deve essere realizzato secondo le regole fissate dall’allegato 1 del DM 19/02/2007, si possono usare pannelli/moduli fotovoltaici sia si silicio monocristallino che policristallino che i pannelli di terza generazione in film sottile (amorfo, micro-nanocristallino, CIS, CIGS, DYE, CDTE etc). I moduli devono essere omologati CEI EN 61215 per il silicio cristallino per applicazioni terrestri e omologati CEI EN 61646 per i moduli a film sottile per usi terrestri.La certificazione è ottenuta dai produttori in laboratori accreditati da organismi EA e in rispetto della norma EN/IEC 17025. Per applicazioni di moduli integrati particolari per impianti maggiori di 3 kWp è riconosciuto al produttore dei moduli la possibilità di una autodichiarazione che attesti che il prodotto è progettato nel rispetto delle succitate norme.
Indicativamente si riporta una tabella dei costi per le connessioni dell’impianto in bassa tensione:
| Diritto fisso | 46,53 Euro | |
| Quota per la potenza | 69,7981 Euro kWp | |
| Quota per la distanza | ||
| Entro 200 metri | 186,65 Euro | |
| Da 200 a 700 metri | 185,65 Euro per i primi 200 mt | 93,06 per ogni 100 metri in più o frazione di 50 |
| Da 700 a 1200 metri | 650,03 Euro per i primi 700 metri | 185,65 per ogni 100 metri in più o frazione di 50 |
| Oltre 1200 metri | 1.578,28 per i primi 1.200 metri | 371,30 per ogni 100 metri in più o frazione di 50 |
L’energia prodotta viene misurata per impianti fino a 20 kWp dal gestore di rete locale con un contatore di tipo elettonico, per il periodo 2008-2011 il corrispettivo di misurazione è pari a 26,82 Euro l’anno. Se l’impianto è superiore ai 20 kWp il responsabile è il produttore con facoltà di avvalersi del gestore di rete locale. La richiesta dell’incentivo và fatta al GSE entro 60 gg dalla data di entrata in esercizio dell’impianto Il mancato rispetto a cura del soggetto responsabile.di questo termine produce la NON AMMISSIBILITA’ ALL’INCENTIVAZIONE. Il GSE esamina la pratica e se conforme alla normativa assegna la tariffa incentivante all’impianto entro 60 gg. Il pagamento dell’incentivo ha cadenza bimestrale (ad esempio produzione di Gennaio-Febbraio verrà saldata entro il 30 Aprile). Le somme vengono pagate solo nel caso in cui l’ammontare superi i 250 Euro altrimenti andranno in cumulo nei bimestri successivi.
Molte banche stanno elaborando finanziamenti ad hoc considerato anche il fatto che il Conto Energia consente la cessione del credito per il finanziamento dell’impianto grazie all’accordo firmato dal GSE con molti Istituti di credito.
Per la parte fiscale l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 46/E del 19/07/2007 trattando la casistica completa.
Sono disponibili ancora molti MWp da incentivare, aiuta l’ambiente fatti l’impianto fotovoltaico!

















