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Riqualificazione edifici – Detrazione 55%

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incentivi_statali.jpgIncentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione del 55% è stata prorogata fino al 31.12.2010, validi gli acquisti del triennio 2008 2009 2010

La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) introduce interessanti possibilità di detrazioni di spesa  per interventi  di riqualificazione energetica degli edifici.

L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 comma 20 Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
Con la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) detti benefici sono stati prorogati fino a tutto il 31.12.2010. I modesti investimenti necessari per migliorare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni o dei nostri luoghi di lavoro possono essere adeguatamente ricompensati non solo dalle minori spese che saremo chiamati ad affrontare in futuro e dalla consapevolezza di aver contribuito a salvaguardare l’ambiente, ma anche dalle detrazioni di imposta di cui potremo beneficiare e che in alcuni casi coprono più della metà dei costi che dovremmo sostenere. Fate attenzione che per il 2007 valgono i vecchi valori di trasmittanza termica della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), mentre per il 2008-2009 e ulteriormente elevati nel 2010 hanno valore i limiti del DM Min. Sviluppo economico del 11/3/2008

SPESE PER LE QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale, sostenuti nel 2007 e nel 2008/2010 usufruiscono di una detrazione di imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo (per il 2007) e a scelta del contribuente da un minimo di tre ad un massimo di dieci (per il 2008/2010) entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
La detrazione è possibile per interventi di (comprese le prestazioni professionali  rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico):
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344);
  • interventi su sull’involucro di edifici esistenti (comma 345);
  • installazione di pannelli solari termici (comma 346) (quelli che generano acqua calda);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 – non a condensazione entro il 31.12.2009).
Attenzione! l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20/5/2008 n. 207/E esclude i pannelli solari fotovoltaici (quelli che generano energia elettrica) dal cumulo dall’agevolazione della detrazione del 55% (come era già per il 36%) con l’incentivo del Conto Energia. Scarica la Risoluzione a fondo pagina.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico bancario o postale e contenere: la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.

Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario:

  • acquisire la fattura in cui sia indicato a parte il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L’asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
  • acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell’attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa all’ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori (90 gg dal 30/04/2008 con ricevuta telematica) e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;
  • conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
I valori della trasmittanza termica (coefficiente U) per il 2007 sono fissati dalla Legge 244/2007 mentre sono modificati dal DM Min. Sviluppo economico per il 2008, 2009 (uguale al 2008) e 2010 (limiti più rigorosi):

Zona climatica dell’edificio

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

A

5,0

4,6

3,9

B

3,6

3,0

2,6

C

3,0

2,6

2,1

D

2,8

2,4

2,0

E

2,5

2,2

1,6

F

2,2

2,0

1,6

I valori 2008, secondo l’ENEA (Fonte FAQ Enea), diventano operativi retroattivamente dal 01/01/2008 e non dalla data del DM (11/03/2008), sono attesi chiarimenti in merito.
Col Decreto di Maggio 2008 l’ENEA diviene il punto di riferimento per il risparmio energetico in Italia sia per il punto di vista tecnico sia operativo gestionale degli adempimenti burocratici, consultate quindi le FAQ all’indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf dell’ente preposto alla istruttoria delle domande (aggiornamento a Maggio 2008) e otterrete le risposte che cercate.
Scarica la normativa, importanti variazioni coi DM 11/3/2008 e 07/4/2008!:

icon Finanziaria 2007 (L. 296/2006) (1.34 MB)

icon DM 19.2.2007 Tipologie di intervento e adempimenti (316.96 kB)

icon Circolare n. 36 del 31.5.2007 Esplicativa detrazione 55% (32 kB)

icon Guida al Risparmio Energetico 13.06.2007 – come fare dall’Agenzia Entrate (482.7 kB)

icon Finanziaria 2008 (L. 244/2007) (1.31 MB)

icon DM 11.3.2008 Valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica (56.73 kB)

icon DM 07.4.2008 Modifiche al DM 19.2.2007 (169.8 kB)

icon Schema interventi Detrazione 55% – 2008 2010 (18.31 kB)

icon Risoluzione 20/5/2008 – Istanza detrazione 55% no alla cumulabilità pannelli fotovoltaici (35.47 kB)

icon Risoluzione 303/E del 1570772008 Limiti ai cespiti delle imprese (43.37 kB)

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