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Incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
La detrazione del 55% è stata prorogata fino al 31.12.2010, validi gli acquisti del triennio 2008 2009 2010
La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) introduce interessanti possibilità di detrazioni di spesa per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
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riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344);
- interventi su sull’involucro di edifici esistenti (comma 345);
- installazione di pannelli solari termici (comma 346) (quelli che generano acqua calda);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 – non a condensazione entro il 31.12.2009).
Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario:
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acquisire la fattura in cui sia indicato a parte il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
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acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L’asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
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acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell’attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa all’ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori (90 gg dal 30/04/2008 con ricevuta telematica) e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;
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conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
I valori 2008, secondo l’ENEA (Fonte FAQ Enea), diventano operativi retroattivamente dal 01/01/2008 e non dalla data del DM (11/03/2008), sono attesi chiarimenti in merito.
Col Decreto di Maggio 2008 l’ENEA diviene il punto di riferimento per il risparmio energetico in Italia sia per il punto di vista tecnico sia operativo gestionale degli adempimenti burocratici, consultate quindi le FAQ all’indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf dell’ente preposto alla istruttoria delle domande (aggiornamento a Maggio 2008) e otterrete le risposte che cercate.
Scarica la normativa, importanti variazioni coi DM 11/3/2008 e 07/4/2008!:
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